Un recente atto di indirizzo emanato dal Dipartimento delle Finanze fornisce interessanti chiarimenti sulla disciplina del contraddittorio introdotta dalla recente riforma fiscale.
Questo provvedimento firmato dal vice ministro Maurizio Leo è volto a delucidare i dubbi sulle modifiche introdotte dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo atto di indirizzo, pubblicato il 29 febbraio 2024, getta luce sulle procedure relative al contraddittorio nell’ambito dell’accertamento tributario.
Fino all’emanazione del decreto ministeriale, che elencherà i casi in cui il diritto al contraddittorio è escluso, e comunque fino al 30 aprile 2024, nulla cambierà sulle modalità procedurali tradizionalmente disciplinate dalla legislazione attuale. L’articolo 1 del Dlgs n. 13/2024 stabilisce invece le regole che saranno applicate agli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2024.
Le recenti novità normative in materia di contraddittorio sono state introdotte dalla legge delega della riforma fiscale, approvata il 9 agosto 2023 (legge n. 111/2023). In particolare, l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219/2023, richiede che gli atti impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, pena l’annullabilità.
Il decreto legislativo n. 13/2019 ha ulteriormente modificato le procedure, introducendo l’articolo 1 comma 2-bis. Questo articolo prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, sostituendo l’invito alle osservazioni. Questa procedura è comunicata al contribuente insieme all’avviso di accertamento o di rettifica.
L’atto di indirizzo sottolinea che l’articolo 6-bis eleva il contraddittorio al rango di principio generale a tutela dei diritti di partecipazione amministrativa del contribuente. Tuttavia, il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, salvo casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. La norma è autoapplicativa solo se l’Amministrazione finanziaria può motivare il fondato motivo per la riscossione.
Il documento infine sottolinea che l’articolo 6-bis non sostituisce la disciplina generale sulla procedimentalizzazione applicativa del contraddittorio ma si adatta alle disposizioni sulla partecipazione del contribuente contenute nell’articolo 1 del Dlgs n. 13/2024, applicabile dagli atti emessi dal 30 aprile 2024 in poi.